Art. 1.

      1. Al comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La subordinazione della deducibilità alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti di cui al comma 10 non si applica ai beni il cui valore sia stato appurato in dogana all'atto dell'importazione».